Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)

a TARI (Tassa Rifiuti) è una delle 3 componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Il servizio si rivolge a chiunque possegga, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rappoto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Descrizione

La tassa è destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

La tariffa è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal DPR 27 aprile 1999 n. 158. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (QUOTA FISSA), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (QUOTA VARIABILE).

Come fare

Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

Cosa serve

Documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto).
Dati relativi all'immobile o agli immobili (es. atti di compravendita, contratti di affitto, visura catastale, comodati, ecc).

Cosa si ottiene

La gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani.

Tempi e scadenze

Come previsto da regolamento.

Il versamento della TARI può essere effettuato utilizzando i modelli di pagamento PAGO PA precompilati allegati all'avviso di pagamento, presentando i medesimi presso gli uffici postali, gli sportelli bancari, le tabaccherie abilitate all’incasso oppure on-line se si dispone del servizio di internet banking.

Costi

La tariffa è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal DPR 27 aprile 1999 n. 158. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (QUOTA FISSA), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (QUOTA VARIABILE).

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Finanziario

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

MODULO DENUNCIA OCC.VAR.CESS..pdf [.pdf 261,91 Kb - 26/09/2023]

Contatti

Finanziario

Comune di Casalino
Presso Palazzo Municipale Casalino
Via San Pietro n.3 - 28060 Casalino (NO) - Casalino

0321.870942

finanziario@comune.casalino.no.it

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Ultimo aggiornamento pagina: 26/09/2023 12:37:00

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