La dichiarazione di ospitalità non sostituisce, ma si aggiunge alla comunicazione di cessione fabbricato nel caso di cessione di fabbricato o di una parte di esso a cittadino extra UE. Come disposto con l’art. 2 del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, la registrazione dei contratti di compravendita di immobili, dei contratti di locazione e di comodato d’uso presso l’Agenzia delle Entrate ha assorbito l’obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato come in precedenza previsto, dal momento che è la stessa Agenzia delle Entrate a trasmettere in via telematica i dati al Ministero dell’Interno. Tale obbligo, tuttavia, permane per i casi di cessione di fabbricato e/o ospitalità a cittadini extracomunitari, indipendentemente dalla registrazione del contratto, ovvero quando il contratto non è soggetto a registrazione in termine fisso.