Comunicazione di variazioni delle generalità e dello stato civile

Dichiarazione di ospitalità a cittadino non appartenente all'Unione europea

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A chi è rivolto

Per chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, nella propria abitazione deve darne comunicazione entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l'immobile.

Descrizione

Dichiarazione di ospitalità a cittadino non appartenente all'Unione europea (Articolo 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
Per chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, nella propria abitazione deve darne comunicazione entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l'immobile.

Come fare

Qualora non vi sia la Questura o un Commissariato di Polizia, l'Autorità competente a ricevere l'atto è il Sindaco. La dichiarazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell'immobile o titolare del contratto di locazione compilando l'apposito modulo. Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi.
Lo stesso obbligo sussiste per chiunque ceda la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani a cittadini extracomunitari.
La dichiarazione deve contenere: generalità del denunciante, generalità dello straniero, estremi del passaporto o documento di identificazione dello straniero, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata, il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

Cosa serve

Alla dichiarazione di ospitalità allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.
Si consiglia, in caso di dubbi, di allegare anche fotocopia del passaporto o documento di identità dello straniero. In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa dell'importo di € 320,00.

Cosa si ottiene

La dichiarazione di ospitalità non sostituisce, ma si aggiunge alla comunicazione di cessione fabbricato nel caso di cessione di fabbricato o di una parte di esso a cittadino extra UE. Come disposto con l’art. 2 del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, la registrazione dei contratti di compravendita di immobili, dei contratti di locazione e di comodato d’uso presso l’Agenzia delle Entrate ha assorbito l’obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato come in precedenza previsto, dal momento che è la stessa Agenzia delle Entrate a trasmettere in via telematica i dati al Ministero dell’Interno. Tale obbligo, tuttavia, permane per i casi di cessione di fabbricato e/o ospitalità a cittadini extracomunitari, indipendentemente dalla registrazione del contratto, ovvero quando il contratto non è soggetto a registrazione in termine fisso.

Tempi e scadenze

La dichiarazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell'immobile o titolare del contratto di locazione compilando l'apposito modulo. Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva - Statistica

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Condizioni di servizio.pdf [.pdf 245,36 Kb - 30/05/2025]

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Ultimo aggiornamento pagina: 30/05/2025 09:29:13

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