REQUISITI
A partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno per il Nucleo Familiare, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, è abrogato (articolo 1, decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230).
Di seguito sono elencati i requisiti per le richieste relative ai periodi:
fino al 28 febbraio 2022;
per i periodi successivi al 1° marzo 2022 (circolare INPS 28 febbraio 2022, n. 34).
Per le richieste attinenti al periodo fino al 28 febbraio 2022, il nucleo familiare può essere così composto:
il richiedente l’Assegno;
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
i figli (o equiparati) di età inferiore a 18 anni;
i figli (o equiparati) di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
i figli maggiorenni inabili che si trovano, per problemi fisici o mentali, nell’assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro;
i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
Per le richieste attinenti ai periodi successivi al 1° marzo 2022, il nucleo familiare può essere così composto:
il richiedente l’Assegno;
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
i fratelli, le sorelle e i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
Se il richiedente è extracomunitario, può includere nel proprio nucleo i familiari:
che risiedono in Italia;
che non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE;
che risiedono in Paese terzo se il richiedente è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno (circolare INPS 2 agosto 2022, n. 95).